Imballaggi terziari – Tarsu – Detassazione locale magazzino
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto (con la sentenza n. 12599/2019) il ricorso proposto dallo Studio, ribadendo il principio (in conformità al recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione) secondo cui i rifiuti degli imballaggi terziari non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani e che, pertanto, i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vadano disapplicati dal giudice tributario. Ciò non comporta che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applichi la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formino esclusivamente i rifiuti speciali (nel caso di specie, escludendosi pertanto dalla TARSU tutto il locale magazzino della Società ricorrente).